La strategia di Eni per l’economia circolare | Wired ItaliaIl rinvio delle udienze a cui si collega la sospensione della prescrizione è un contenuto solo eventuale della misura organizzativa,trading a breve termine disciplinata dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario. Invece, per il principio di legalità, è necessario che la fattispecie sia delimitata nei suoi elementi costituitivi in modo che sia conoscibile La Corte Costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità della sospensione della prescrizione nei procedimenti penali a causa dei rinvii per Covid. "Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria”, si legge nel comunicato stampa della Corte. La Consulta ha ravvisato la violazione dell’articolo 25 secondo comma della Costituzione perchè il rinvio delle udienze a cui si collega la sospensione della prescrizione è un contenuto solo eventuale della misura organizzativa, disciplinata dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario. Invece, la norma che disciplina la sospensione del decorso della prescrizione ha valenza sostanziale, determina la conseguenza di un allungamento del termine di estinzione del reato e quindi cade sotto il principio di legalità. Incidendo sulla punibilità, è necessario che la fattispecie sia delimitata nei suoi elementi costituitivi in modo che sia conoscibile e non può essere fatta dipendere da cause solo eventuali come la decisione di un singolo capo dell’ufficio giudiziario, "così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione”. In altre parole, le cause che sospendono il decorso della prescrizione devono essere chiare, conoscibili e determinate perchè tale sospensione incide sulla punibilità di un reato. Invece, nei decreti che hanno previsto la sospensione, il criterio è eccessivamente aleatorio e disciplinato da ogni singolo capo ufficio. E’ stato quindi dichiarato illegittimo l'articolo 83, comma 9 del decreto legge Cura Italia, sconfessando quindi una scelta dell’allora ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, assunta nel periodo emergenziale del Covid. Il risultato, ora, è che andrà ricalcolato il decorso della prescrizione per tutti i procedimenti in cui era stata sospesa. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediGiulia Merlo Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato.
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