Elezione diretta del Capo di Stato: la proposta di Fratelli D'Italia

2024-12-15

M5s, scissione nell'aria: cosa sta succedendo nel MovimentoUna praticante non ha potuto iscriversi all'esame da avvocato perchè,Guglielmo secondo la Sapienza, si è laureata in anno accademico 2019/2020 e l’ordine degli avvocati di Roma la ha stoppata. Un collega con lo stesso problema, invece, è stato ammesso dall’ordine di Frosinone Mi laureo il 15 giugno 2020 in Giurisprudenza, presso l’Università di Roma La Sapienza. Mi laureo al tempo del Covid-19, da remoto, collegata dalla stanza in cui ho preparato tutti gli esami. Durante la proclamazione si procede a tentativi: dopo la discussione ti scolleghi e dai alla commissione cinque minuti (parsec) per assegnare il punteggio. Se sciaguratamente ti insinui nel pieno del conclave… può essere spiacevole. E per evitare un bagno di onta, mi ricollego troppo tardi e mi saltano. Alla fine mi proclamano, stappo una bottiglia sul terrazzo, mio padre pubblica una foto orrenda di me con corona di alloro e palpebra pigra, scrivendo nella didascalia, in caps lock: FINALMENTE ANCHE MIA FIGLIA SI È LAUREATA. In quella frase una combinazione micidiale di orgoglio e incredulità per avere una figlia dottoressa e non dover pagare più le tasse. Mi posso laureare sebbene il lockdown perché prendo la ricerca per la tesi come il periodo più eccitante dell’intero percorso universitario; passo tutto l’autunno e parte dell’inverno presso la Biblioteca del Senato: studio, disfo, congetturo, ispirata dai ragionamenti di grandi giuristi. L’ultima volta che esco da quel caveau (solo chi lo frequenta può capire) di cultura, su Via del Corso incontro alcuni turisti con la mascherina. “Che esagerati,” penso. Tra una diretta del presidente del consiglio Giuseppe Conte e un assalto allo scaffale del lievito, i primi di aprile pubblicano il D.L. n. 22 del 08/04/2020 con le auspicate deroghe al D.M. 70/16, regolante lo svolgimento della pratica forense. L’art. 6, comma 3, del predetto D.L. recita: “È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. E tale art. 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede: “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo,  l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019  è prorogata  al  15  giugno 2020”. Gioia, giubilo, danza della felicità in videochiamata. Tutto bellissimo, peccato che l’Università di Roma La Sapienza mi faccia laureare sì, il 15 giugno 2020, ma dell’anno accademico 2019/2020. E verso altre tasse per il nuovo anno di riferimento. La beffa Io, laureata il 15 giugno 2020 all’Università di Roma La Sapienza, iscritta al registro dei praticanti avvocati di Roma entro il 30 giugno 2020, non beneficio della riduzione del tirocinio professionale e non potrò partecipare all’esame di Stato da avvocato con inizio il 21 febbraio 2021. Senza scomodare altre città: G., laureata il 15 giugno 2020 all’Università di Roma Tre, iscritta al registro dei praticanti avvocati di Roma entro il 30 giugno 2020, beneficia della riduzione del tirocinio professionale e potrà partecipare all’esame di Stato da avvocato con inizio il 21 febbraio 2021. E le discriminazioni non finiscono qui: R., laureato il 15 giugno 2020 all’Università di Roma La Sapienza, iscritto al registro dei praticanti avvocati di Frosinone entro il 30 giugno 2020, beneficia della riduzione del tirocinio professionale e potrà partecipare all’esame di Stato da avvocato con inizio il 21 febbraio 2021. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone rispetta il D.L. n. 22 del 08/04/2020, perché nella forma R. de La Sapienza si è laureato nell’A.A. 2019/2020 e G. di Roma Tre nell’A.A. 2018/2019, ma nella sostanza R. e G. si sono laureati entrambi il 15 giugno 2020. Il consiglio dell’ordine di Frosinone non avalla l’irragionevolezza delle disposizioni de La Sapienza e consente a R. di sostenere l’esame di stato per l’abilitazione forense 2021. Per me, invece, iscritta nel registro dei praticanti avvocati di Roma, l’art. 3 della Costituzione italiana non si applica. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, infatti, risponde così: “Gentile Dottoressa, comprendiamo la Sua delusione. Tuttavia, la normativa di riferimento non consente a questo Consiglio di certificare la fine della Sua pratica prima della scadenza dei 18 mesi. L’unica possibilità era godere della riduzione a 16 mesi in caso la laurea fosse stata da Lei conseguita nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019 ma l’Università La Sapienza ha dichiarato espressamente che la Sua seduta non rientra nella casistica.” Il bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2021 (GU n.91 del 16-11-2021), stabilisce all’art. 3, comma 7: “[…] possono presentare la domanda di ammissione all'esame di  abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il  giorno 10 novembre 2021”. La differenza tra Sapienza e Roma Tre Ricapitolando: se mi fosse iscritta all’Università di Roma Tre, avrei terminato la pratica il 25 ottobre e avrei potuto partecipare al bando di esame. Se mi fossi iscritta al registro dei praticanti del Consiglio dell’Ordine di Frosinone, avrei terminato la pratica il 25 ottobre e avrei potuto partecipare al bando di esame. Invece, mi sono iscritta all’Università di Roma La Sapienza e al registro dei praticanti del Consiglio dell’Ordine di Roma, finisco la pratica il 25 dicembre e non potrò partecipare al bando di esame. Vien da chiedersi come faccia il Consiglio Nazionale Forense ad avallare una discriminazione simile in seno agli stessi Consigli dell’Ordine. Vien da chiedersi come abbia fatto l’Università di Roma La Sapienza a non essersi adeguata al disposto di legge al contrario di tutti gli altri atenei di Italia. Vien da arrabbiarsi. La lex, qui, rimane solo all’interno del mio nome. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediAlexia Marcucci Praticante avvocato

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