Reddito di cittadinanza, Unimpresa: "boom del lavoro nero"Sul fronte delle modifiche sistema sanzionatorio,analisi tecnica si tratta di un’ottima riforma. Senonché, tali strumenti dovrebbero anche diminuire il carico giudiziario, sia nei tribunali, che soprattutto nelle corti d’appello e in Cassazione, dove pende la spada di Damocle della nuova improcedibilità La riforma Cartabia è legge, ma c’è da chiedersi se cambierà davvero il volto della giustizia penale, e se lo farà in meglio. Il disegno di legge, approvato in via definitiva lo scorso giovedì dal Senato, contiene una delega al governo molto ampia che mira a ridurre il contenzioso e migliorare la qualità della giurisdizione, a partire anzitutto dalla pena. Meno carcere La riforma è ricca di buoni propositi, è bene dirlo da subito, specie in materia di riforma del sistema sanzionatorio. Il primo è la possibilità per il giudice di sostituire le pene detentive fino a quattro anni con le nuove pene sostitutive (la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria). Ciò, anche in caso di patteggiamento. Il secondo è l’ampliamento degli istituti della messa alla prova e della tenuità del fatto, che evitano l’applicazione di una pena. Il terzo è l’ampliamento dei reati procedibili a querela, che stimola le parti a trovare un accordo transattivo e alternativo al processo. Si tratta di misure volte anzitutto a superare il primato del carcere nella gestione del contenzioso penale, perché oramai ritenuto eccessivamente afflittivo e incapace di risocializzare i condannati, quantomeno per i reati minori. Fin qui, sembrerebbe un’ottima riforma. Senonché, tali strumenti dovrebbero anche diminuire il carico giudiziario, sia nei tribunali, che soprattutto nelle corti d’appello e in Cassazione, dove pende la spada di Damocle della nuova improcedibilità. La riforma della prescrizione La nuova legge modifica lo stop alla prescrizione voluto dall’ex ministro Bonafede, affiancandole il nuovo istituto dell’improcedibilità, per cui la prescrizione rimane bloccata dopo la sentenza di primo grado, ma il processo si estingue egualmente se il giudizio di impugnazione non si celebra nei tempi previsti dal nuovo articolo 344 bis del codice di procedura penale, che sono di due anni per l’appello e di un anno per la cassazione (salvo proroga in casi particolari). L’improcedibilità è stata criticata da una parte dell’accademia, perché presenterebbe dubbi di legittimità costituzionale. Ma il vero problema è un altro: mentre l’improcedibilità entra subito in vigore, la riforma del sistema sanzionatorio, che dovrebbe avere effetti deflattivi, invece, è tutta da scrivere, perché è solo una delega che il governo “potrà” esercitare entro il prossimo anno, oppure potrà lasciar cadere nel vuoto, com’è già accaduto in passato. Le modifiche, dunque, non sono concomitanti e ciò suscita incertezza e preoccupazione, sia nella magistratura sia in quella parte dell’avvocatura più sensibile alle esigenze di tutela della persona offesa. C’è un noto aforisma, solitamente attribuito a Mark Twain, e talvolta anche a Winston Churchill, che recita più o meno così: “Una bugia fa in tempo a fare il giro del mondo, mentre la verità si sta ancora allacciando le scarpe”. Nel nostro caso, potremmo riformularlo così: l’improcedibilità farà in tempo a fare il giro delle corti d’appello, mentre la riforma Cartabia si starà ancora allacciando le scarpe. In altre parole, se la delega al governo dovesse cadere nel vuoto, oppure se non dovesse avere gli effetti deflattivi sperati, l’improcedibilità rischierebbe di falcidiare i processi, anziché ridurne i tempi. E non è cosa da poco. Innovazioni tecnologiche Va detto che, tra le novità della riforma, l’improcedibilità è forse l’unico istituto che ha avuto una vasta eco mediatica, soprattutto per gli effetti che potrebbe avere e di cui si è accennato sopra, ma non è l’unico. Oltre alle modifiche sul sistema sanzionatorio, degne di nota sono senz’altro le innovazioni in campo tecnologico, alcune delle quali sono state sperimentate in epoca Covid e hanno dato buoni frutti. La delega, infatti, consente di introdurre la possibilità che i cittadini ricevano le notifiche via mail, la facoltà delle parti di assistere alle udienze in videoconferenza e di formare gli atti processuali in digitale, senza ricorrere cioè alla stampa ed alla sottoscrizione olografa. Verrebbe da dire: finalmente! Benvenuti nel ventunesimo secolo. La riforma, in questo, potrebbe davvero cambiare il volto della giustizia penale del nostro paese, rendendola meno burocratica, farraginosa e più pragmatica. Le parole chiave della delega, del resto, sono: speditezza, semplificazione e razionalizzazione. A questi principi si ispirano, soprattutto, le modifiche al codice di procedura penale, non senza qualche inciampo. Ne è un esempio proprio l’introduzione del processo penale telematico che, nell’ottica del legislatore, dovrebbe avere disciplina graduale, differenziata e adeguata alle strutture amministrative centrali e periferiche. In astratto, si tratta di principi razionali e, sulla carta, condivisibili. Sul punto, però, i rischi da scongiurare sono almeno tre. Il primo è l’introduzione di procedure diverse per ogni grado di giudizio e persino in base all’ufficio territoriale competente. La differenziazione, infatti, è nemica della semplificazione e potrebbe produrre effetti paradossali, e cioè: tribunale che vai, usanza che trovi. Il secondo è che la gradualità apra le porte a continue modifiche normative, che creerebbero solo confusione tra gli operatori ed aumenterebbero il contenzioso. Il terzo è che si introducano quelle sole innovazioni che la macchina è in grado di gestire così com’è, anziché adeguare le strutture amministrative alle innovazioni che è necessario introdurre per ammodernare profondamente la giustizia. La strada da preferire dovrebbe essere un’altra, e cioè: prima occorrerebbe ammodernare la struttura amministrativa e solo dopo introdurre una disciplina semplice e, soprattutto, uniforme su tutto il territorio nazionale e per tutti i gradi di giudizio. Ciò, oltre al contenzioso, potrebbe ridurre i cosiddetti “tempi morti”, che sono il vero male della giustizia italiana, ossia il tempo che un fascicolo impiega per passare (fisicamente) da un ufficio ad un altro, come nel caso delle impugnazioni: a volte passano anche diversi anni. Il processo penale telematico, infatti, dovrebbe rendere il transito molto più semplice ed immediato. Il giudice d’appello e poi il giudice di cassazione dovrebbero poter avere gli atti del processo, la sentenza e l’impugnazione a portata di click. In altre parole, non dovremmo più sentire la frase che molti avvocati e magistrati hanno udito troppe volte in aula, ossia: “Dobbiamo aspettare il fascicolo, perché non è ancora arrivato”; non dovremmo più vedere i camion che escono dall’ufficio posta delle corti d’appello, diretti a Roma per la cassazione, e poi che tornano indietro in caso di annullamento con rinvio. Insomma, sarebbe davvero una bella rivoluzione. Meno udienze La riforma dovrebbe incidere profondamente anche sulla disciplina delle udienze. Il testo approvato, infatti, stabilisce che il giudice indicherà da subito alle parti un calendario di udienze entro cui celebrare il dibattimento. La norma, invero già prevista dal testo Bonafede, mira ad evitare la dilatazione dei tempi del processo ed i lunghi rinvii tra un’udienza e un’altra, che causano non pochi problemi, primo tra tutti la possibilità che muti il giudice e che il processo debba ripartire da capo. Cambieranno radicalmente anche il giudizio di appello e di cassazione, che diventano cartolari: i giudici, infatti, decideranno solo sulla base delle carte presentate, senza convocare le parti in udienza, salvo che non ne facciano espressa richiesta. Già oggi, sia in appello che in cassazione, l’udienza è un inutile orpello, dal momento che le parti si riportano integralmente a quanto hanno già scritto, senza discutere oralmente la causa, oppure – se lo fanno – si limitano a ripetere quanto hanno già indicato nel ricorso. La riforma, in questo, mira a semplificare le procedure e a razionalizzarne i tempi, a scapito però della “collegialità” della decisione che costituisce una garanzia sia per l’accusato sia per la vittima del reato. Infatti, l’udienza è l’unico momento in cui tutti i membri del collegio (tre giudici in appello, cinque in cassazione) ascoltano direttamente dalle parti le censure mosse alla sentenza impugnata. Con la nuova procedura semplificata, e cioè senza udienza, invece, la collegialità della decisione sarà rimessa alla buona volontà dei singoli magistrati, ciascuno dei quali – non potendo ascoltare le doglianze in udienza – dovrà andarsi a leggere tutti i ricorsi: visto il carico di lavoro per ciascun magistrato, è umanamente impossibile che ciò accada, e dunque è verosimile che la decisione finale sarà appannaggio quasi esclusivamente del relatore, ossia il giudice che scriverà materialmente la sentenza. La collegialità consente maggiore prudenza e ponderazione nella decisione, ma – va detto – una minore collegialità non riduce necessariamente la qualità del giudizio. Il problema, semmai, è un altro, e forse ancor più serio e coinvolge l’intera collettività. Così facendo, si potrebbe minare l’applicazione uniforme del diritto: se i giudici non avranno piena consapevolezza dei ricorsi, prima di decidere, non vi sarà un vero confronto in camera di consiglio, e quindi si potrà verificare una maggiore difformità tra le decisioni assunte da ciascun giudice. Ciò potrebbe diminuire la prevedibilità delle decisioni e la certezza del diritto, che sono le principali cause che aumentano il contenzioso e rendono la giustizia, anche quella penale, un vortice infernale nel quale tutto può accadere. Occorre, perciò, scongiurare che si verifichi una tale catastrofe. A ciò, precisamente, dovrebbe servire l’ufficio del processo, che costituisce una tra le più significative innovazioni della riforma Cartabia. Nella legge delega, in particolare, si prevede che gli oltre ottomila addetti, che verranno assunti nei prossimi mesi, supporteranno l’attività dei magistrati, predisponendo – tra le altre cose – schede di sintesi dei motivi di ricorso ed evidenziando i precedenti giurisprudenziali in ciascuna materia, proprio al fine di assicurare l’applicazione uniforme del diritto. Basterà? Difficile prevederlo, specie senza una riduzione drastica del numero di fascicoli per magistrato, in modo da consentire a ciascuno di avere tempo sufficiente per un esame approfondito della causa, tanto più se non sarà discussa in udienza. Un risultato, quello della riduzione, che è possibile ottenere in due modi diversi: più magistrati o meno ricorsi. I posti messi a bando periodicamente nei concorsi di magistratura sono, di norma, limitati a poche centinaia: occorrerebbe aumentare questa soglia e bandire concorsi più ravvicinati nel tempo per poter incidere su questo fattore. La riforma, si concentra invece sul secondo aspetto. Disincentivi alle impugnazioni La legge delega prevede dei disincentivi alle impugnazioni. Il più significativo è lo sconto di pena di un sesto se si rinuncia ad impugnare la sentenza di condanna pronunciata con rito abbreviato. Le nuove norme renderanno, inoltre, più difficile impugnare la sentenza. Precisamente, l’atto di appello dovrà contenere motivi più specifici e puntuali, com’è già previsto per la cassazione, altrimenti sarà dichiarato inammissibile. La delega, però, non prevede espressamente, quale conseguenza dell’inammissibilità, la condanna a pagare una somma in favore della cassa delle ammende, com’è previsto per la cassazione (fino a seimila euro). Forse è una dimenticanza, che però rischia di vanificare l’effetto deflattivo auspicato con questa misura. Un ulteriore disincentivo all’impugnazione è di tipo burocratico. Con le nuove norme, infatti, l’avvocato non potrà impugnare autonomamente la sentenza (come ora prevede l’ordinamento), ma occorrerà, a pena di inammissibilità, che l’assistito sottoscriva un atto da allegare al ricorso: se l’accusato non è mai comparso al processo, dovrà sottoscrivere uno specifico mandato ad impugnare; se invece è comparso, occorrerà comunque sottoscrivere una dichiarazione in cui si indica il domicilio al quale essere citati. L’intento della riforma di per sé è pregevole, ossia quello di richiedere al diretto interessato di manifestare un proprio interesse all’impugnazione e, allo stesso tempo, quello di evitare che vengano proposte impugnazioni per mero dovere di difesa. Un esempio – che accade non di rado – riguarda i difensori d’ufficio che non riescono (non per loro colpa) a contattare l’assistito durante il processo, né dopo la pronuncia della sentenza. In questi casi, infatti, non potendo discutere l’opportunità di accettare l’esito del giudizio, il difensore si trova nella condizione di dover impugnare il provvedimento, anche per evitare possibili contestazioni da parte dell’assistito. La soluzione per cui opta la riforma, tuttavia, è un po’ farraginosa e rischia di produrre più danni che benefici, soprattutto per la classe forense. L’avvocato, infatti, sarà onerato di comunicare all’assistito l’esito del giudizio e di raccogliere tempestivamente la sottoscrizione del nuovo mandato o l’elezione di domicilio. Come è facile comprendere, tali adempimenti potranno rivelarsi inutilmente gravosi per il difensore, specie in caso di imputati assenti o detenuti, e sottrarranno tempo alla stesura dei motivi d’impugnazione. Inoltre, sebbene la riforma preveda che non costituisce colpa professionale il ritardo o la mancanza di comunicazione all’assistito per fatto a lui imputabile (se, ad esempio, non ha comunicato al difensore il nuovo recapito telefonico o il nuovo indirizzo mail), non esclude però che il cliente attivi, comunque, un contenzioso col difensore. Ma vi è di più: dimostrando di non aver avuto notizia della sentenza, l’assistito potrebbe essere rimesso nei termini per impugnare, per cui non solo non vi sarebbe alcun effetto deflattivo, ma addirittura si provocherebbe un allungamento dei tempi del processo. Una soluzione più coerente e meno problematica sarebbe la seguente: prevedere la notifica della sentenza all’interessato e riservare l’impugnazione esclusivamente a quest’ultimo, anziché al difensore. Più archiviazioni nei casi dubbi L’ingolfamento della macchina della giustizia penale è dovuto, soprattutto, al numero esagerato dei processi, una parte considerevole dei quali finisce con l’assoluzione. La riforma prova ad incidere su questa stortura, che costituisce oltretutto un enorme spreco di risorse pubbliche. La soluzione contemplata nella legge delega è mandare a processo solo i fascicoli in cui vi è una “ragionevole previsione di condanna”. Non basterà più che vi siano elementi per avviare un processo, bensì occorrerà che siano molto solidi tanto da effettuare una prognosi di condanna. La riforma mira ad introdurre tre nuovi filtri per verificare la solidità delle prove. Il primo riguarda il pubblico ministero, il quale potrà esercitare l’azione penale solo se ritiene ragionevole la previsione di condanna. In caso contrario, dovrà archiviare l’indagine. Ma non basta. Si prevedono due ulteriori momenti di controllo, da parte del giudice. Nei reati più gravi, se ne occuperà il giudice per l’udienza per l’udienza preliminare. Nei reati meno gravi, sarà il giudice del dibattimento. Entrambi dovranno ripetere la valutazione del pubblico ministero, pronunciando una sentenza di non luogo a procedere se non ritengono ragionevole la previsione di condanna. Il nuovo sistema dovrebbe ridurre drasticamente il numero dei processi ed incentivare l’accusa a proporre riti alternativi come il patteggiamento. Ma l’istituto che davvero potrebbe ridurre il numero ed i tempi dei processi è ancora tutto da scrivere: si tratta del controllo del giudice per le indagini preliminari in caso di inerzia del pubblico ministero. La delega al governo, sul punto, è ampia e potrebbe perciò favorire l’introduzione di un meccanismo che permetta alle parti di sollecitare una decisione sostitutiva da parte del giudice, consentendogli cioè di disporre l’archiviazione su richiesta motivata dell’indagato (o, viceversa, l’imputazione su richiesta motivata della vittima). Un simile meccanismo avrebbe l’effetto di ridurre i tempi morti tra la conclusione delle indagini e la decisione del pubblico ministero sull’azione penale. Inoltre, incentiverebbe l’indagato a raccogliere ed esporre già al giudice delle indagini gli elementi favorevoli, in modo da valutare (e, se del caso, escludere) la ragionevole previsione di condanna. Il sistema, così facendo, porterebbe ad una migliore selezione dei procedimenti da mandare a giudizio, limitando il processo a quei soli casi con un solido impianto accusatorio. © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediLuigi Scollo Luigi Scollo è avvocato di Milano e assistente all'insegnamento di diritto penale presso l'Università Bocconi
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