Migranti, Meloni, e karaoke, da Floris scontro fra Sallusti e ForneroLa nuova disposizione pecca sia per eccesso che per difetto. Inoltre non è giustificata la sua introduzione per decreto legge. Il Governo ha confezionato il nuovo art. 434 bis ETFc.p. – inserendolo tra i delitti di comune pericolo mediante violenza - sulla falsariga dell’art. 633 c.p., che ha per oggetto invece l’invasione di terreni o edifici allo scopo di tutelare il patrimonio. Hanno così malamente accorpato nella medesima disposizione interessi pubblici (ordine pubblico, incolumità pubblica, salute pubblica) e tutela della proprietà (privata o pubblica). La nuova disposizione pecca sia per eccesso che per difetto. Inoltre non è giustificata la sua introduzione per decreto legge. La condotta Infatti la condotta materiale del nuovo delitto è innanzi tutto «l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati». Perciò se il proprietario del fondo privato 'occupato' per il raduno abbia prestato liberamente il proprio consenso all'occupazione altrui (per esempio con un valido contratto di locazione o di comodato) e neppure concorra nel reato, la nuova disposizione penale (al pari di quella delineato dall'art. 633 c.p.) non sussisterebbe materialmente, difettando l'estremo della ‘invasione arbitraria'; con la conseguenza che l'esigenza pubblicistica (pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica) diviene penalmente irrilevante. Modellandosi materialmente sull’art. 633 c.p., la nuova incriminazione non soddisfa compiutamente l’esigenza pubblicistica che indubbiamente la ispira, non essendo sufficiente a questo fine la sua collocazione topografica tra i reati di comune pericolo mediante violenza (Titolo II, Capo I del codice penale). La costituzione D’altra parte, specialmente in rapporto all'art. 17 Cost., l'evento di pericolo, che definisce il nuovo reato, non è sufficientemente delineato. L'organizzazione di un raduno non preavvisato di sessanta nostalgici delle camicie nere (ovvero di sessanta Novax ovvero di settanta magistrati ordinari) - su una piazza pubblica o davanti ad un palazzo di giustizia ovvero al suo interno - integra di per sé il reato con tutto ciò che ne consegue? E come si dovranno comportare le Forze dell'ordine in tema di arresto? In realtà soltanto dal modo con cui si svolge il raduno può desumersi la sua effettiva pericolosità: in ipotesi non remota, esso può nascere innocuo e diventare via via rilevante ai sensi della nuova disposizione. Si pensi alle manifestazioni davanti alle fabbriche o a quelle sindacali e politiche! Sono in gioco valori costituzionali troppo rilevanti per essere affidati ad un testo normativo così vago. L’elaborazione della disposizione è vistosamente affrettata anche dal punto di vista linguistico. Ma la sua pretesa urgenza è stata smentita proprio dai fatti di Modena, conclusisi pacificamente in assenza della norma penale ora introdotta. Perché il decreto legge? © Riproduzione riservataPer continuare a leggere questo articoloAbbonatiSei già abbonato?AccediRosario Russo
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